Regolamento della Biblioteca della Società Dantesca Italiana

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:
  • lunedì ore 9,30-13,30
  • martedì ore 9,30-13,30
  • mercoledì ore 9,30-13,30
  • giovedì ore 9,30-13,30 / 14,30-17,30
  • venerdì ore 9,30-13,30
Giorni di chiusura
La Biblioteca è chiusa al pubblico nei giorni seguenti:
  • dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua
  • il 24 giugno, festa del Patrono
  • il mese di agosto
  • dal 24/12 al 6/1
  • tutti i giorni festivi
  • nei giorni stabiliti anno per anno dal Consiglio d’Amministrazione
Ammissione
La Biblioteca è destinata a studiosi e cultori della materia.
Possono chiedere di essere ammessi in Biblioteca coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.
A disposizione degli utenti è disponibile un armadio-guardaroba dove devono essere depositati borse, buste o altri tipi di contenitori e ogni altro oggetto la cui introduzione in Biblioteca non sia stata espressamente autorizzata dal personale di Biblioteca. La Biblioteca non è responsabile degli oggetti o beni personali introdotti dagli utenti nei suoi locali o depositati nelle cassette del guardaroba.
Nessuno può entrare in Biblioteca se non per attività di consultazione e lettura a fini di ricerca o studio.
La Biblioteca può essere visitata con visite guidate organizzate su appuntamento e per piccoli gruppi.

Distribuzione del materiale moderno
È possibile avere in lettura volumi di periodici e opere monografiche. Per ritirare i volumi richiesti è necessario consegnare al banco della distribuzione un documento di identità.
Al fine di tutelare il materiale documentario, qualora sia posseduta una riproduzione dell'opera richiesta su qualsiasi supporto, questa verrà data in lettura in sostituzione dell'originale.
Le pubblicazioni prese in lettura possono essere lasciate in deposito. Il deposito si conclude alle ore 13,30 del terzo giorno successivo alla consegna del materiale, salvo riconferma da parte del lettore.

Distribuzione dei manoscritti e del materiale antico e raro
La consultazione delle edizioni del XV e XVI secolo e dei manoscritti di cui manchi la riproduzione è concessa a professori, ricercatori e dottorandi; possono essere inoltre autorizzati per il periodo necessario alla loro ricerca gli studenti universitari e gli studiosi.

Prestito
In considerazione dei particolari fini istituzionali, la Biblioteca garantisce la disponibilità dei suoi documenti mediante la consultazione in sede; pertanto limita il servizio di prestito ai Soci.
Gli utenti che abbiano dei libri in prestito, sono tenuti a comunicare l’eventuale cambio di residenza o di domicilio, pena l’esclusione dal prestito per almeno un anno.
Sono esclusi dal prestito:
  • le opere pubblicate prima del 1935;
  • le opere in precario stato di conservazione;
  • le opere collocate nelle Sale di consultazione;
  • le pubblicazioni a dispense;
  • le opere con allegati o a tiratura editoriale limitata;
  • i cataloghi commerciali e di esposizioni;
  • le opere musicali;
  • i periodici;
  • i giornali;
  • gli atti ufficiali;
  • le miscellanee legate in volume o con meno di 50 pagine;
  • le pubblicazioni con particolari caratteristiche editoriali;
  • i volumi superiori ai 28 cm o inferiori ai 15 cm;
  • le tesi di laurea o di dottorato;
  • il materiale trattato per gruppi;
  • le carte geografiche;
  • le incisioni e le stampe;
  • i volumi collocati in fondi storici e speciali;
  • i microfilm negativi e quelli destinati alla Sala di consultazione in luogo del documento originale;
  • tutti i volumi che sono stati sottoposti a interventi di restauro;
  • ogni altro materiale per il quale particolari ragioni sconsigliano l’allontanamento dalla sede.
Possono essere prese in prestito tre opere. La durata massima del prestito è di trenta giorni, rinnovabile per altri trenta. È vietato dare ad altri i volumi ricevuti in prestito. È possibile prenotare i volumi già in prestito ad altri utenti.
Chi non restituisce puntualmente il volume avuto in prestito è sospeso dal servizio per un periodo almeno pari al ritardo effettuato.
Chi restituisce il volume danneggiato o lo smarrisce è tenuto, salvo ulteriori sanzioni, al suo reintegro o al versamento di una somma comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del volume.
Chi non restituisce il volume o non lo reintegra è escluso dalla Biblioteca e denunciato all'autorità giudiziaria.

Riproduzione
È possibile ottenere la riproduzione per uso personale di studio delle opere possedute dalla Biblioteca, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge n. 248/2000), purché lo stato di conservazione e l’obbligo di tutela la consentano.
Sono escluse dalla riproduzione tramite fotocopia tutte le opere pubblicate anteriormente al 1930.
La riproduzione non può essere effettuata con mezzi propri; deve essere richiesta al personale di Biblioteca e viene realizzata nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei per garantire la tutela del materiale.
Le tesi di laurea e di dottorato possono essere riprodotte solo se la richiesta è accompagnata dall’autorizzazione scritta dell’autore con firma regolarmente autenticata o, in alternativa all’autenticazione, fotocopia del documento d’identità dell’autore.
Per quanto riguarda i microfilm le riproduzioni richieste devono essere autorizzate dalla Segreteria di Presidenza. In ogni caso, sarà concessa la riproduzione nel numero massimo di 15 fotogrammi.

Comportamento e sanzioni
Gli utenti devono rispettare le disposizioni previste dal D.P.R. 417/95 e dal presente regolamento.
Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla Biblioteca; in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura sarà escluso dalla Biblioteca e deferito all'autorità giudiziaria. Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri o documenti, chi disturbi in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro. Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati, l'obbligo del risarcimento del danno.
Si ricorda agli utenti che rilasciano autocertificazioni che, in base al 1° comma dell’art.26 della Legge n.15 /68, “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Gli utenti devono avere un abbigliamento e mantenere un comportamento consono al decoro del luogo, in particolare è fatto divieto di:
  1. fumare, bere o mangiare;
  2. parlare e studiare ad alta voce;
  3. utilizzare apparecchiature rumorose (per esempio telefoni cellulari);
  4. arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri utenti;
  5. riservare i posti di lettura e occuparli oltre il necessario;
  6. servirsi in maniera impropria degli arredi, delle attrezzature e degli ambienti (sedere sui tavoli, sulle scale, ecc.) e impedire la piena agibilità da parte degli altri utenti dello spazio messo a disposizione;
  7. utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione bibliografica in linea e dei CD-ROM; in particolare è fatto divieto di usare la posta elettronica, di navigare in Internet e nelle altre reti con scopi diversi dallo studio e dalla ricerca e di manomettere a qualsiasi titolo l'assetto del software e le apparecchiature hardware messe a disposizione;
  8. introdursi senza autorizzazione nei locali in cui hanno sede gli uffici del personale e utilizzare apparecchiature e materiali assegnati al personale;
  9. tenere un atteggiamento, personale e di gruppo, non consono al decoro dell'istituzione.
È inoltre fatto divieto, salva la preventiva autorizzazione della Presidenza, di effettuare ogni tipo di vendita o scambio, svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme per qualsiasi finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento.
Le stesse norme, per quanto applicabili, debbono essere rispettate anche dal personale interno e da quello ausiliario esterno, nonché da tutti coloro che, dietro autorizzazione, sono ammessi a visite temporanee della Biblioteca.
È fatto obbligo al personale, che dovrà rendersi reperibile, di intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente articolo, prendendo, di concerto coi dirigenti le necessarie misure di prevenzione e sanzione.
Senza pregiudizio del risarcimento di eventuali danni, le sanzioni previste per chi non ottempera a tali norme sono, a seconda della gravità delle infrazioni e delle recidive, il richiamo verbale, il richiamo scritto, l'esclusione temporanea e quindi l'esclusione definitiva dalla Biblioteca.

Per tutto ciò che non è esplicitamente espresso in questo Regolamento, è necessario rivolgersi al personale di Biblioteca.
© 2023 Società Dantesca Italiana • CF 80029790484